diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 528 del 11/02/1975 (Rv. 373832 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ESAME DELLA DOMANDA - PROVA DEL CREDITO - ORIGINARI ELEMENTI PROBATORI - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO - SUSSISTENZA AL TEMPO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373832-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ESAME DELLA DOMANDA - PROVA DEL CREDITO - ORIGINARI ELEMENTI PROBATORI - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO - SUSSISTENZA AL TEMPO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicche il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e cioe se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli Atti, all'esame della domanda. E, se ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarita, sufficienza e validita degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto ingiuntivo, elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali. E poiche le condizioni dell'Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronunzia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto il decreto ingiuntivo, sussistano al momento della decisione sull'opposizione. (Conf 2787/73, mass n 366335; 2059/73, mass n 365207; (Conf 4074/68, mass n 337712).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)