diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5630 del 16/09/1986 (Rv. 448118 - 01)

MUTUO - MUTUANTE - IN GENERE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE - MUTUATARIO - RESTITUZIONE - OBBLIGO - PROMESSA DI MUTUO - PROMITTENTE MUTUANTE - OBBLIGO DI CONSEGNARE LA COSA - SUSSISTENZA - PROMISSARIO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448118-01

MUTUO - MUTUANTE - IN GENERE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE - MUTUATARIO - RESTITUZIONE - OBBLIGO - PROMESSA DI MUTUO - PROMITTENTE MUTUANTE - OBBLIGO DI CONSEGNARE LA COSA - SUSSISTENZA - PROMISSARIO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

A differenza del contratto di mutuo in cui una parte consegna cose fungibili e l'altra si impegna a restituire il tantundem, nella promessa di mutuo, di fronte all'Obbligo del promittente mutuante di consegnare le cose, non sussiste un contrapposto Obbligo di restituzione, ma questo nasce solo dopo la loro consegna. Consegue che, qualora una parte prometta in mutuo congiuntamente a due persone una somma di denaro - con l'accordo che ciascuna di esse può chiederne la consegna ma senza l'assunzione di un corrispondente Obbligo solidale di restituzione - obbligato alla restituzione è soltanto colui che, in adempimento della promessa, abbia concretamente ricevuto la somma stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)