Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 (Rv. 621635 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Mutuo contratto solidalmente da madre e figlia - Morte della madre in conseguenza di illecito del terzo - Rimborso residuo del mutuo da parte della figlia - Danno patrimoniale da morte del congiunto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
In tema di risarcimento del danno patrimoniale spettante ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, non esiste alcun nesso di causalità tra la morte della madre e l'obbligo gravante sulla figlia per i residui esborsi mensili del mutuo stipulato da entrambe nella qualità di mutuatarie, essendo quest'ultima condebitrice solidale già direttamente obbligata ai sensi dello stesso contratto di mutuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)