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Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 08/11/1965 (Rv. 314381 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DANNI - DANNI A COSE - RELAZIONE DI FATTO CON LA COSA DANNEGGIATA.*
Stato
decisa il 1965-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314381-01

RESPONSABILITA CIVILE - DANNI - DANNI A COSE - RELAZIONE DI FATTO CON LA COSA DANNEGGIATA.*

Anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa puo, dal danneggiamento di questa, risentire danno al patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere. Non vi e necessaria identita fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprieta e di godimento. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non e necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di questo ultimo titolo, bastando la prova di aver patito un danno dall'altrui fatto illecito per essersi l'attore trovato in relazione di fatto con la cosa danneggiata. (Conf. 1643/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)