Sez. 6, Sentenza n. 53739 del 14/10/2016 Cc. (dep. 19/12/2016) Rv. 268793 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Riesame - Questioni attinenti al riparto delle spese processuaali - Competenza del giudice penale - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto a garanzia delle spese di giustizia del procedimento, rientra nella competenza del tribunale del riesame e non del giudice civile la quantificazioe delle spese gravanti su ciascun imputato e la conseguente limitazione dell'importo rispetto al quale la misura cautelare reale può essere disposta, atteso che l'art.535 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.69 del 2009, non prevede più la solidarietà passiva dei condannati al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)