Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc. (dep. 12/01/2012) Rv. 251267 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Vincolo di solidarietà - Successione di leggi nel tempo - Rilevanza preclusiva dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Sussistenza.
ESECUZIONE - IN GENERE
L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)