Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 23/07/2004 (Rv. 576450 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Richiesta di lavoratori dipendenti di attivazione, da parte del curatore, della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 3 l. n. 223 del 1991 - Decreto del giudice delegato - Decreto del tribunale che provvede sul conseguente reclamo - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto del giudice delegato che provvede, sulla richiesta dei lavoratori dipendenti dell'impresa fallita, di attivazione, da parte del curatore, della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è emesso nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull'attività negoziale (in cui consiste l'attivazione della procedura di mobilità) del curatore; pertanto il decreto del tribunale che provvede sul reclamo avverso tale decreto non ha, al pari di esso, carattere decisorio e non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)