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Sez. 1, Sentenza n. 1859 del 05/03/1999 (Rv. 523849 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Del Tribunale nell'esercizio del potere di controllo sull'operato del giudice delegato in campo non giurisdizionale - Natura non decisoria - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.- Inammissibilità - Autorizzazione al curatore fallimentare a presentare domanda di riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale - Inclusione tra detti provvedimenti.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523849-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in virtù dei suoi poteri di controllo sull'operato del giudice delegato per quanto attiene all'attività non giurisdizionale, ma semplicemente amministrativa di quest'ultimo nella gestione della procedura fallimentare, in quanto detti provvedimenti hanno natura ordinatoria, e non incidono, se non in modo mediato ed indiretto, sui diritti dei terzi. Tra tali provvedimenti sono ricompresi quelli con i quali il giudice delegato, o il tribunale in sede di reclamo, concedono o negano al curatore l'autorizzazione a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la domanda di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società fallita, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)