Sez. 6, Sentenza n. 3478 del 12/01/1989 Ud. (dep. 06/03/1989) Rv. 180704 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - AGGRAVAMENTO DELLA PENA SE IL FATTO RIGUARDA INGENTI QUANTITÀ - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - AGGRAVAMENTO DELLA PENA SE IL FATTO RIGUARDA INGENTI QUANTITÀ - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 cpv legge 22 dicembre 1975 n. 685 (aggravamento della pena se il fatto riguarda ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope) prospettata sotto il profilo della indeterminatezza della previsione. Infatti nel sistema penale il comportamento da ritenersi penalmente sanzionato deve essere necessariamente descritto con grande precisione, ma ben può il legislatore lasciare al giudice la valutazione se, nel caso concreto, tale comportamento per la sua entità debba essere considerato aggravato o attenuato (consentendo alla giurisprudenza di stabilire - sulla base degli innumerevoli e mai predeterminabili casi della vita - i criteri più idonei per valutare tale entità). Il caso della modica o ingente quantità dello stupefacente detenuto, quindi, deve essere necessariamente lasciato alla Determinazione del giudice perché il relativo giudizio è necessariamente condizionato di volta in volta dalla tipologia della sostanza stupefacente, dalla sua qualità, dalla situazione del mercato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)