Sez. 6, Sentenza n. 4524 del 01/12/1989 Ud. (dep. 02/04/1990) Rv. 183897 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ART. 74 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ART. 74 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui prevede l'aggravante generica dell'ingente quantità di stupefacente, in quanto, se è vero che il comportamento penalmente sanzionato deve essere descritto con precisione dalla norma, pur tuttavia in particolari ipotesi sorge la necessità per il legislatore di lasciare al giudice la valutazione concreta della sussistenza dell'ipotesi aggravata che non è possibile predeterminare astrattamente. (Conf mass n 180704).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)