Sez. L, Sentenza n. 6462 del 25/03/2005 (Rv. 580335 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Interpretazione della sentenza e del principio di diritto - Criteri - Canoni legali di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Limiti - Onere di specificazione del ricorrente - Principio di autosufficienza del ricorso - Ambito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
Il giudice di rinvio, al fine di individuare il principio di diritto al quale deve uniformarsi, deve ricorrere ai criteri interpretativi codicistici, pur dovendo tali criteri essere calibrati in ragione della natura dell'atto da interpretare. Ne consegue che il ricorrente che denunzi una errata interpretazione del principio di diritto pronunziato dalla sentenza di cassazione non può genericamente richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e seg. cod. proc. civ., ma deve specificare i singoli canoni ermeneutici in concreto violati in riferimento alle parti della motivazione, che della sentenza impugnata sono state censurate, nonché indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio. In ogni caso, il ricorrente deve, a dimostrazione della fondatezza della sua domanda, riportare in ricorso il principio di diritto e le parti motivazionali volte ad integrarne e chiarirne la portata, stante la regola della autosufficienza del ricorso in cassazione, che impone alla parte che denunzia la mancata (o non corretta) valutazione di un dato processuale l'assolvimento dell'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorre, del suddetto dato che asserisce, appunto, come non valutato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 1, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)