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Sez. L, Sentenza n. 10979 del 25/05/2005 (Rv. 582548 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Interpretazione della sentenza e del principio di diritto - Criteri - Canoni legali di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Limiti - Onere di specificazione del ricorrente - Ambito.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582548-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Il giudice di rinvio, al fine di individuare il principio di diritto al quale deve uniformarsi, deve ricorrere ai criteri interpretativi codicistici, pur dovendo tali criteri essere calibrati in ragione della natura dell'atto da interpretare. Ne consegue che il ricorrente che denunzi una errata interpretazione del principio di diritto pronunziato dalla sentenza di cassazione non può genericamente richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e seg. cod. proc. civ., ma deve specificare i singoli canoni ermeneutici in concreto violati in riferimento alle parti della motivazione, che della sentenza impugnata sono state censurate, nonché indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)