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Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 30/09/1986 Ud. (dep. 12/02/1987) Rv. 175102 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - REATO IMPOSSIBILE - RICONOSCIBILITÀ ICTU OCULI DELLA FALSIFICAZIONE E NON NECESSITA DI INDAGINI PER IL SUO ACCERTAMENTO - FATTISPECIE - PATENTE DI GUIDA.*
Stato
decisa il 1986-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175102-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - REATO IMPOSSIBILE - RICONOSCIBILITÀ ICTU OCULI DELLA FALSIFICAZIONE E NON NECESSITA DI INDAGINI PER IL SUO ACCERTAMENTO - FATTISPECIE - PATENTE DI GUIDA.*

In tema di falso documentale, la inidoneità dell'Azione, che rende impossibile il reato a norma dell'art. 49 cod. pen., ricorre soltanto se la falsificazione sia riconoscibile ictu oculi e non anche quando essa, pur provocando sospetto, richieda indagini per il suo accertamento. (nella specie è stata esclusa l'inidoneità dell'Azione poiché la patente di guida, pur se risultava non del tutto in regola, era tale da ingenerare un mero sospetto, circa la sussistenza della falsificazione, che era stato possibile accertare soltanto a seguito delle indagini svolte presso la prefettura). (Conf mass n 168913; (Conf mass n 129741).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)