Sez. 5, Sentenza n. 4046 del 17/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168913 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUIMENTO DELL'INGANNO - PUNIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSO GROSSOLANO - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUIMENTO DELL'INGANNO - PUNIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
La grossolanità del falso documentale, tale da escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cod. pen., è ravvisabile quando le alterazioni della verità, non immediatamente rilevabili da persone di comune discernimento o tali da richiedere indagini per accertare la falsificazione, rendano non solo improbabile ma veramente impossibile l'inganno. Nè la punibilità del falso, pur se grossolano, può essere esclusa qualora l'avvenuto uso del documento dimostri che in concreto l'inganno si è verificato. (Conf mass n 144384; (Conf mass n 146122; (Conf mass n 151886; (Conf mass n 154620).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)