Sez. 1, Sentenza n. 19349 del 08/11/2012 (Rv. 624365 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 81, terzo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Intesa tra Stato e la Regione Abruzzo - Variante al PRG - Zona di rispetto ferroviario - Natura di vincolo conformativo - Esclusione - Valore di vincolo preordinato all'esproprio - Sussistenza - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'intesa intervenuta tra lo Stato e la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per l'ampliamento della linea ferroviaria, che in variante al P.R.G. ha comportato la destinazione di alcune aree urbane a zone di rispetto ferroviario, non costituisce intervento coerente con una cd. "zonizzazione" del territorio, avente valenza conformativa, ma l'attuazione di un vincolo già preordinato all'esproprio, irrilevante ai fini della valutazione della natura e del valore da attribuire all'area occupata ed ablata, ai fini della determinazione delle dovute indennità.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 81 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)