Sez. 1, Ordinanza n. 3544 del 16/06/1998 Cc. (dep. 13/08/1998) Rv. 211269 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Ordine della Direzione Generale della motorizzazione civile di consegna della patente sospesa ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. strad. - Inottemperanza - Reato ex art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
L'art. 129, comma secondo, cod. strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un "argumentum a contrario" dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l'autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile "in subiecta materia" l'art. 212, comma quarto, cod. strad., secondo cui è responsabile "ex" art. 650 cod. pen. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). (Contra sez. I, C.C. 19 giugno 1998 n. 3646, P.M. in proc. Massidda).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 212 com. 4, Cod. Strada Nuovo art. 119 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 219 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 223 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)