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Sez. 1, Sentenza n. 4247 del 23/03/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210244 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inottemperanza all'ordine impartito dalla Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida in conseguenza di sospensione del documento disposta per accertata carenza dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida - Configurabilità del reato di cui all'art.650 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210244-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine impartito dalla Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida in conseguenza della sospensione del documento - disposta per essere risultata, in sede di accertamento sanitario per la conferma o la revisione della patente, la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida - è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen.: trattasi infatti di inosservanza di un provvedimento con il quale l'autorità pubblica (la Direzione Generale della Motorizzazione Civile) impone al titolare della patente una particolare condotta commissiva a tutela dela sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico, legittimamente emanato - più per ragioni di "sicurezza pubblica" che di "giustizia" - per l'assolvimento del compito istituzionale di prevenzione di illeciti amministrativi o di reati e, più in generale, di prevenzione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 129 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)