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Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 14/04/1999 (Rv. 525348 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE - TERMINE D'EFFICACIA | Rispetto - Inizio dell'esecuzione - Sufficienza - Redazione di verbale negativo di sequestro - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525348-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE - TERMINE D'EFFICACIA

Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)