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Sez. 3, Sentenza n. 4187 del 02/03/2004 (Rv. 570708 - 01)

USI CIVICI - PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI | Sequestro giudiziario emesso dal Commissario liquidatore - Art. 670 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Mancata attuazione nel termine di cui all'art. 675 cod. proc. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570708-01

USI CIVICI - PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI

Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 Legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal cod. proc. civ.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)