Sez. 2, Sentenza n. 1333 del 24/04/1969 (Rv. 340036 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'errore di fatto e rilevante ai fini della revocazione della sentenza qualora investa un punto decisivo della controversia, si da influire sulla decisione in concreto adottata. L'apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia escluso l'influenza dell'errore sulla decisione della controversia (nella specie, sul punto del compimento del trentennio necessario per l'usucapione), non e sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V. 2734-67, massima n.330245 1178-66, massima n.322360).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)