diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3593 del 13/12/1972 (Rv. 361590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESSENZIALITA - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESSENZIALITA - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel giudizio di revocazione, l'apprezzamento del giudice di merito il quale abbia escluso l'essenzialita dell'errore di fatto, proposto come motivo di revocazione, non e sindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. (Conf 1333'69, mass n 340036).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)