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Sez. 6, Sentenza n. 39728 del 02/10/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288979-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Deroga per il pericolo di fuga - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288979-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, l'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che legittima il differimento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere apprezzata in base ad elementi specifici, concreti e prossimi nel tempo, indicativi di un effettivo e prevedibilmente imminente rischio di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento preventivo. (In applicazione del principio, la Corte ha valutato corretta l'esclusione del pericolo di fuga effettuata dal tribunale del riesame sul rilievo che l'indagato godeva di stabilità abitativa, era in possesso di un valido permesso di soggiorno e non annoverava pregresse violazioni delle prescrizioni di altre misure).

Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)