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Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 09/01/2025 Cc. (dep. 11/02/2025) Rv. 287575-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Effetto interamente devolutivo - Sussistenza - Interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Legittimazione del tribunale del riesame a valutare l'eccezione sulla sussistenza del pericolo di fuga - Sussistenza - Conseguenze ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287575-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni cautelari, il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, in quanto preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, sicché è deducibile l'insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato con l'indagato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall'art. 292, comma-3 bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare, ritenendo insufficienti gli elementi di prova in forza dei quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto, invece, sussistente

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)