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Sez. 1, Sentenza n. 9060 del 29/08/1995 (Rv. 493753 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di responsabilità contrattuale - Prescrizione - Decorrenza - Inizio.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493753-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 cod.civ.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)