Sez. L, Sentenza n. 12666 del 29/08/2003 (Rv. 566384 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione di risarcimento del danno da fatto illecito o di responsabilità contrattuale - Inizio della prescrizione in caso di percezione del danno non manifesta ed evidente - Individuazione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)