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Sez. 3, Sentenza n. 4040 del 20/12/1968 (Rv. 337656 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337656-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 331 cpv cod proc civile, quando, trattandosi di causa inscindibile, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti di una delle parti nel termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione. (Conf. N.4032-68 n.907, 906, 905-67 V. 622-68, massima 331770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)