Sez. 2, Sentenza n. 622 del 23/02/1968 (Rv. 331770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO D'APPELLO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO D'APPELLO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nelle controversie aventi per oggetto la divisione ereditaria ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi. Pertanto, nel giudizio di Cassazione, la necessita di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., sussiste nei confronti di tutti i soggetti che furono parti del giudizio di appello, e, se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (V. 281-68, massima n. 331194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)