Sez. 3, Sentenza n. 4310 del 16/12/1974 (Rv. 372998 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - PRINCIPIO GENERALE - APPLICABILITA AD ALTRI CONTRATTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FORNITURA D'ACQUA). *
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - PRINCIPIO GENERALE - APPLICABILITA AD ALTRI CONTRATTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FORNITURA D'ACQUA). *
La disposizione dell'art 1591 cod civ - secondo la quale, nel contratto di locazione, 'il conduttore in mora a restituire la cosa e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior dannĂ² - esprime un principio generale applicabile agli altri tipi di contratto con i quali viene concessa la utilizzazione temporanea di un bene dietro corrispettivo. (nella specie si trattava di contratto di fornitura di acqua per la produzione di energia elettrica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)