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Sez. 3, Sentenza n. 4310 del 16/12/1974 (Rv. 372998 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - PRINCIPIO GENERALE - APPLICABILITA AD ALTRI CONTRATTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FORNITURA D'ACQUA). *
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372998-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - PRINCIPIO GENERALE - APPLICABILITA AD ALTRI CONTRATTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FORNITURA D'ACQUA). *

La disposizione dell'art 1591 cod civ - secondo la quale, nel contratto di locazione, 'il conduttore in mora a restituire la cosa e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior dannĂ² - esprime un principio generale applicabile agli altri tipi di contratto con i quali viene concessa la utilizzazione temporanea di un bene dietro corrispettivo. (nella specie si trattava di contratto di fornitura di acqua per la produzione di energia elettrica).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)