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Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 09/07/1977 (Rv. 386630 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RELATIVA NORMATIVA - APPLICAZIONE ANALOGICA - CONDIZIONI - GODIMENTO TEMPORANEO DI UN IMMOBILE - SUFFICIENZA - OGGETTO PREMINENTE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386630-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RELATIVA NORMATIVA - APPLICAZIONE ANALOGICA - CONDIZIONI - GODIMENTO TEMPORANEO DI UN IMMOBILE - SUFFICIENZA - OGGETTO PREMINENTE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

In tema di danni per ritardata restituzione della cosa locata, per giustificare l'applicazione, quanto meno in via analogica, delle norme contenute negli artt 1590 e 1591 cod civ, e sufficiente che il contratto - sia esso un contratto tipico di locazione ovvero integri un contratto diverso ed atipico - abbia per oggetto, tra l'altro, il godimento temporaneo di un immobile, e non e necessario che questo godimento costituisca l'oggetto preminente del contratto stesso. Invero, dalla temporaneita della concessione in godimento dello immobile, deriva logicamente l'obbligazione di restituzione dello immobile stesso al compimento del termine convenuto e la conseguente responsabilita per l'inadempimento di tale obbligazione. (V 4310/74, mass n 372998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)