diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 16/05/1973 (Rv. 364086 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - AMPLIAMENTO DI COSTRUZIONE - DISTANZA DI TRE METRI DAL CONFINE - INOSSERVANZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MANCATA COSTRUZIONE DEL VICINO.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364086-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - AMPLIAMENTO DI COSTRUZIONE - DISTANZA DI TRE METRI DAL CONFINE - INOSSERVANZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MANCATA COSTRUZIONE DEL VICINO.*

A norma della legge 25 novembre 1962 n 1684, deve ritenersi legittimo l'ampliamento di una costruzione in zona sismica che si spinga a meno di tre metri dal confine, se il vicino non ha ancora costruito sul proprio suolo. (V 337/70, mass n 345230).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)