Sez. 2, Sentenza n. 7690 del 13/07/1993 (Rv. 483115 - 01)
Possesso - Effetti - Usucapione - Requisiti del possesso (legittimo) - In genere | Possesso ad "usucapionem" - Accertamento - Contratti ad effetti obbligatori - Pattuizione di immediato trasferimento del possesso - Attribuzione del possesso e non della detenzione del bene.
Possesso - Effetti - Usucapione - Requisiti del possesso (legittimo) - In genere
Nel caso in cui il godimento del bene sia attribuito per effetto di una convenzione, il principio che - ai fini dell'accertamento del possesso idoneo all'usucapione - fa dipendere dagli effetti reali od obbligatori del contratto la natura del rapporto di fatto che, con la consegna del bene, si stabilisce tra questo ed il soggetto che ne ha ricevuto il godimento, e che comporta, pertanto, con il contratto con effetti obbligatori, il trasferimento del possesso "nomine alieno", non è applicabile nel caso in cui nel detto contratto, che tende al trasferimento successivo della proprietà della cosa, come nel contratto preliminare di compravendita, sia pattuito l'immediato trasferimento del possesso, assumendo tale patto accessorio, senza contraddire gli effetti meramente obbligatori del contratto cui accede, una funzione anticipatoria degli effetti del trasferimento del diritto che, con la convenzione, le parti si sono ripromesse di realizzare, con la conseguenza che la consegna che ad esso faccia seguito comporta l'attribuzione della disponibilità possessoria del bene, e non della mera detenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)