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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 07/07/2000 (Rv. 538318 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - IN GENERE | Contratti ad effetti obbligatori - Convenzione implicante l'attribuzione del godimento di un immobile - Possesso idoneo all'usucapione - Configurabilità - Condizioni - Consegna del bene in funzione del futuro trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538318-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - IN GENERE

Sussiste un possesso idoneo all'usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa, senza alcun trasferimento immediato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di esso, quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che con essa le parti si sono ripromesse di realizzare. In tal caso l'immediato trasferimento del possesso, perfettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possessoria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto. La consegna, del resto, essendo il possesso un fenomeno che prescinde dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, che non richiede affatto il requisito del fondamento causale(nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ravvisato, rispetto al locale sottotetto, un possesso esclusivo "animo domini" da parte dell'assegnatario in godimento, con patto di futura vendita, del sottostante alloggio economico e popolare, essendo la convenzione intervenuta con l'IACPM, caratterizzata da cessione in uso dell'alloggio medesimo con promessa di vendita e non da un'assegnazione con locazione semplice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)