Sez. 1, Sentenza n. 16276 del 16/07/2014 (Rv. 632693 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Sospensione dei lavori disposta dal sindaco - Disciplina di cui all'art. 34 del capitolato generale d'appalto della Cassa per il Mezzogiorno - Causa di forza maggiore - Ricorrenza - Condizioni e limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
La sospensione dei lavori, appaltati da una comunità montana, emessa dal sindaco del comune in cui gli stessi devono eseguirsi sull'erroneo presupposto che le opere necessitino di concessione edilizia e non del semplice visto di conformità della regione (il cui rilascio il sindaco non poteva ignorare, essendo coinvolto nel procedimento per la sua adozione ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) integra la causa di forza maggiore idonea ad escludere il diritto dell'appaltatore a qualsiasi compenso o indennizzo a carico della P.A. committente, giusta l'art. 34 del capitolato generale per gli appalti delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, che disciplina la sospensione analogamente a quanto previsto, in via generale, dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero per i Lavori Pubblici. In tale ipotesi, infatti, la sospensione è prodotta da un intervento cogente di altra Autorità ed alla committente non è imputabile alcuna colpa circa la determinazione dell'evento che ha impedito l'adempimento dell'obbligo, posto a suo carico, di assicurare all'appaltatore la possibilità di realizzare l'opera affidatagli, né le cause dell'evento sono alla stessa ascrivibili alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza, in ragione della loro imprevedibilità, inevitabilità e non superabilità.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)