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Sez. 1, Sentenza n. 12235 del 20/08/2003 (Rv. 566049 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Obbligo di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di eseguire i lavori affidatigli - Sussistenza - Concessione edilizia - Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo da parte dei terzi - Sospensione dei lavori - Violazione del predetto obbligo - Responsabilità del committente - Prova liberatoria - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566049-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE

In tema di contratto di appalto di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore, in presenza della quale l'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contempla, al primo comma, la possibilità per l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, di ordinare la sospensione dei lavori, stabilendo, al terzo comma, che in tal caso non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, non è di per sè sufficiente che il committente si limiti ad allegare, invocandone la forza cogente, il mero fatto obiettivo dell'intervento di un provvedimento, anche di natura cautelare, con cui il giudice amministrativo abbia sospeso l'esecuzione della concessione edilizia impugnata da terzi, occorrendo altresì che il medesimo committente dimostri la propria assenza di colpa, riguardo alla determinazione dell'evento che abbia reso impossibile la prestazione, a suo carico, di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli, garantendogli la legittimità della sopra indicata concessione, ovvero provi la mancata imputabilità a sè delle cause per le quali lo stesso giudice abbia sospeso l'esecuzione in parola, sulla base della non prevedibilità, non evitabilità e non superabilità di simili cause, alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1655, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)