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Sez. 1, Sentenza n. 9210 del 01/09/1999 (Rv. 529585 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Procedimento di omologazione degli atti societari - Competenza per territorio del tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese competente a ricevere il deposito dell'atto - Sussistenza - Anche a seguito della legge n. 580 del 1993.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529585-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione delle deliberazioni assembleari delle società deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi - in assenza di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro - un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nella quale l'individuazione del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 cod.proc.civ. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall'interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell'art. 101 delle disp. att. del cod. civ., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un "forum domicilii" (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell'art. 108 delle disp. di att. del cod. civ., il quale, sino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti di consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio", così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2411, DPR 07/12/1995 num. 581 art. 13, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 101, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 101, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 108, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)