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Sez. 1, Sentenza n. 7445 del 09/08/1997 (Rv. 506653 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Omologazione dell'atto costitutivo - Tribunale competente - Del luogo dell'ufficio del registro delle imprese competente al deposito dell'atto ed all'iscrizione dell'impresa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506653-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

L'omologazione dell'atto costitutivo di una società (o delle sue successive variazioni) è devoluta al tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto stesso deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dal tribunale della sede sociale, atteso che la disciplina istitutiva degli uffici di detto registro in ambito provinciale (legge 29 dicembre 1993 n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) non contiene indicazioni al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per l'omologazione stessa (al pari della normativa di cui agli artt. 2330, 2411 e 2436 cod. civ.), e, quindi, rende operante il principio generale secondo il quale il compito d'impartire direttive ed ordini ad un organo della Pubblica Amministrazione spetta al giudice della sede del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2411, Cod. Civ. art. 2436, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, DPR 07/12/1995 num. 581 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)