Sez. 3, Sentenza n. 10680 del 27/10/1993 (Rv. 484079 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto - Di persone - Responsabilità del vettore - Danni alle persone | Prova liberatoria - Contenuto.
Trasporti - Contratto di trasporto - Di persone - Responsabilità del vettore - Danni alle persone
La prova liberatoria che il vettore, ai sensi dell'art. 1681 cod. civ., ha l'onere di fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni alla persona subiti dal trasportato non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova della osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto e tenendo, pertanto, conto della precaria stabilità in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i più svariati motivi in alcune fasi del trasporto, come durante le operazioni di annullamento (cosiddetta obliterazione) dei biglietti, che normalmente si svolgono dopo ogni fermata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)