Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 10/02/2004 (Rv. 570025 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Onere della prova - Soggetto gravato ex art.1681 c.c. - Nozione di viaggio - Fattispecie in tema di trasporto in tram.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art.1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)