Sez. L, Sentenza n. 3364 del 14/06/1979 (Rv. 399768 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - NOZIONE - IMPUGNAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE - FORME E TERMINI - PARTI DESTINATARIE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - NOZIONE - IMPUGNAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE - FORME E TERMINI - PARTI DESTINATARIE - IRRILEVANZA.*
Nel sistema del codice di rito, tutte le impugnazioni, diverse da quella che, per essere stata proposta per prima, viene definita principale, assumono natura e veste d'impugnazione incidentale e devono essere introdotte con le forme e nei termini prescritti per quest'ultima, indipendentemente dalla parte cui sono dirette.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)