Sez. 1, Sentenza n. 318 del 18/01/1988 (Rv. 456878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
Dopo la notificazione della prima impugnazione, che assume carattere ed effetti di principale, le successive impugnazioni, ancorché siano formulate come principali, e pure quando siano autonome, correlandosi ad un interesse preesistente alla proposizione dell'impugnazione principale, hanno natura incidentale, e vanno quindi proposte nel termine all'uopo fissato, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., il quale è rivolto ad assicurare l'inderogabile esigenza della simultanea trattazione del processo d'impugnazione. (V 3268/82, mass n 421227; (V 3364/79, mass n 399768).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)