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Sez. 2, Sentenza n. 12394 del 10/08/2000 Ud. (dep. 30/11/2000) Rv. 217916 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Atto di impugnazione da notificare allo straniero ignaro della lingua italiana - Traduzione nella sua lingua madre - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale per lesione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217916-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 568, 570 e 584 cod. proc. pen., nella parte in cui questi non prevedono l'obbligo di traduzione dell'atto di impugnazione del P.M. da notificare allo straniero ignaro della lingua italiana. Da un lato, infatti, il principio di uguaglianza può dirsi violato unicamente nell'ipotesi in cui soggetti in identica posizione ricevano ingiustificatamente un trattamento diverso, mentre nella specie il cittadino e lo straniero si trovano in posizioni ontologicamente diverse, data dalla condizione di non conoscenza della lingua italiana del secondo la quale induce una mera condizione di naturale difficoltà di comprensione che, proprio in quanto tale, non sopprime il diritto di difesa, garantito allo straniero sol che questi ricorra all'ausilio di un traduttore personale; sicché la disparità di trattamento non appare ingiustificata, ma è l'effetto naturale di una differente condizione di partenza. Dall'altro, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto l'atto di impugnazione è il mezzo con il quale sono mosse censure al provvedimento del giudice, ma non contiene "ex se" alcun ulteriore addebito in ordine al quale insorga una ulteriore necessità difensiva dell'imputato, né instaura un nuovo rapporto processuale, sicché non vi è obbligo di traduzione dell'atto stesso che è limitato solo agli atti di contestazione dell'accusa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)