Sez. 6, Sentenza n. 4954 del 18/12/2008 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 242692 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Estradando straniero che non conosce la lingua italiana - Traduzione della sentenza favorevole all'estradizione ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione - Onere di farne istanza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)