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Sez. 5 - , Sentenza n. 2872 del 03/02/2017 (Rv. 642889 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Metodo adottato in sede di verifica – Facoltà di scelta da parte dell'Amministrazione finanziaria – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642889-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

In tema di accertamento tributario, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale. (Così statuendo, la S.C. ha accolto il ricorso del contribuente, in quanto l'Amministrazione finanziaria, ricorrendo al metodo analitico, aveva determinato in misura del 37 per cento la redditività dell'impresa sottoposta a verifica, pur operando la stessa prevalentemente nel settore dell'edilizia pubblica, per il quale, invece, si era riconosciuta, con il metodo induttivo, una redditività non superiore al 4 per cento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)