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Sez. 5, Sentenza n. 13350 del 10/06/2009 (Rv. 608513 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rettifica di singoli elementi della dichiarazione - Accertamento analitico - Combinazione con metodo sintetico - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608513-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico ex art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 cit., oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie; tuttavia, una volta operata una determinazione induttiva, non è più possibile, per l'ufficio, il recupero con metodo analitico dei costi che non siano entrati in quella determinazione, né l'abbiano influenzata in alcun modo. (Fattispecie in cui il recupero analitico scaturito da una rettifica dei costi di manutenzione e riparazione era stato erroneamente sommato all'utile netto calcolato con accertamento induttivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)