diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 26/06/1972 (Rv. 359413 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INNOVAZIONI ABUSIVE - INTERESSE DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA RIMOZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APERTURA DI FINESTRE SUL LASTRICO SOLARE.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359413-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INNOVAZIONI ABUSIVE - INTERESSE DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA RIMOZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APERTURA DI FINESTRE SUL LASTRICO SOLARE.*

L'art 1102 cod civ consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, ma segna anche il limite in cui tale uso deve essere contenuto, nel senso che esso deve rispettare la naturale destinazione della cosa e il pari godimento da parte degli altri condomini. Questi hanno interesse ad agire per ottenere la rimozione delle innovazioni abusive, al fine di veder tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima la quale potrebbe, col decorso del tempo, essere posta a base di un preteso acquisto per usucapione. (nella specie, in un edificio in condominio svolgentesi nei suoi piani ad altezze disuguali, ossia a terrazze, il condomino, proprietario di un appartamento sopraelevato aveva aperto alcune finestre, che si affacciavano sul lastrico solare che copriva la parte piu bassa dell'edificio. Il SC ha rilevato che ciascun condomino ha interesse a veder rimosso un vincolo di carattere reale sulla cosa comune ed ha enunciato il principio in massima). (V 3626'71, mass n 355352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)