Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 06/04/1982 (Rv. 419989 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ASCENSORE - USO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE EDILIZIO - DIVIETO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ASCENSORE - USO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE EDILIZIO - DIVIETO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nel condominio degli edifici trova applicazione, relativamente ai beni comuni, il principio, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali ridondanti a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi. Da tanto consegue che in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e all'eventuale orario di Esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare del suddetto uso particolare dello ascensore. (V 3092/79, mass n 399495; (V 579/76, mass n 379227; (V 2160/72, mass n 359413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)