Sez. 1, Sentenza n. 13132 del 28/12/1995 (Rv. 495217 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Presupposti - Onere probatorio gravante sull'opponente.
PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
L'art. 650 cod. proc. civ. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, sibbene alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)