Sez. U, Sentenza n. 1010 del 30/03/1972 (Rv. 357339 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO O DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO O DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI.*
Le controversie che hanno per oggetto l'Esercizio illegittimo del potere discrezionale, sotto il profilo della Competenza, della Forma e del contenuto, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo; mentre quelle nelle quali, negandosi l'esistenza di quel potere, si deduce che esso e stato esercitato al di fuori dei limiti stabiliti, sempre che il preteso diritto sia astrattamente ravvisabile come tale, con riferimento alla disciplina della materia controversa, spettano alla Competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria. (Conf 2959'69, mass n 342830).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)