Sez. U, Sentenza n. 1829 del 12/05/1975 (Rv. 375489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - CARENZA DI POTERE DELLA PA - CONDIZIONI - DIVERSA PA COMPETENTE - ESCLUSIONE - RISPETTIVE POSIZIONI SOGGETTIVE - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - CARENZA DI POTERE DELLA PA - CONDIZIONI - DIVERSA PA COMPETENTE - ESCLUSIONE - RISPETTIVE POSIZIONI SOGGETTIVE - FATTISPECIE.*
Si verifica un'ipotesi di attivita della pubblica amministrazione non giustificata da provvedimento amministrativo, per totale carenza del relativo potere, con la conseguente configurabilita di una lesione di diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario, quando un determinato potere non spetti, in senso assoluto, alla pubblica amministrazione, ovvero spetti ad una amministrazione del tutto estranea a quella che ha emesso il provvedimento posto a fondamento di detta attivita, ma non anche quando il potere stesso sia attribuito ad un ramo diverso della medesima amministrazione; in tale caso, infatti, si e in presenza di una semplice ripartizione di competenze, dettata da norma di Azione, la cui eventuale violazione puo comportare esclusivamente un vizio del provvedimento e la conseguente lesione di interessi legittimi, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. (nella specie, la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione aveva negato la giurisdizione dell'AGO sulla domanda con la quale una societa concessionaria di autolinee aveva chiesto alle ferrovie dello stato i danni derivatile da un provvedimento sostitutivo di un tronco ferroviario con un servizio automobilistico avente, per la situazione della rete stradale, un percorso non parallelo al tronco soppresso ed interferente con quello della linea data in concessione ed avente, quindi, caratteri di novita; la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la decisione impugnata, rilevando che l'istituzione di detto nuovo servizio automobilistico, ancorche non rientrante nei poteri conferiti all'amministrazione ferroviaria dagli artt 1 e 3 del RDL 21 dicembre 1931 n 1575, era pur sempre attribuita al ministero dei trasporti, del quale l'amministrazione ferroviaria fa parte). (V 1010/72, mass n 357339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 21/12/1931 num. 1575 art. 1, Regio Decr. Legge 21/12/1931 num. 1575 art. 2, Regio Decr. Legge 21/12/1931 num. 1575 art. 3, DPR 28/06/1955 num. 771 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)