Sez. 6, Sentenza n. 42995 del 07/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227621 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - ASSOLUZIONE | Formula assolutoria - Uso erroneo della formula dubitativa "perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste", invece che "perché il fatto non sussiste" - Errore materiale - Obbligo del giudice di rettificare la formula ex art. 130 cod.proc.pen.- Correzione della formula da parte della Corte di Cassazione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - ASSOLUZIONE
A norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen. deve essere adottata la stessa formula assolutoria sia quando si accerti la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando si riconosca soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova; pertanto, la redazione della formula dell'assoluzione nei termini "perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste", anziché "perché il fatto non sussiste", non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto lascia inalterato il contenuto valutativo e non implica una modificazione essenziale del "decisum", ma rappresenta un mero errore materiale che deve essere corretto ex art.130 cod.proc.pen. dal giudice che ha emesso la decisione o da quello dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, quando sia stata investita della questione con il ricorso avverso il provvedimento del quale si chiede la correzione o avverso quello che ha provveduto alla correzione stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)